ACQUA PUBBLICA!!!!!

Report incontro Forum
Italiano dei Movimenti per l'Acqua e
Segreteria Pres. Comm. Ambiente Camera

Roma, 07 luglio 2011



Oggi si è svolto l'incontro tra Antonio Vizzaccaro, segretario particolare del  Presidente della Commisione Ambiente della Camera On. A. Alessandri, e una delegazione del Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua composta da Luca Faenzi, Corrado Oddi, Claudio Giambelli e Paolo Carsetti.
Il Presidente Alessandri non ci ha ricevuti così come invece era stato concordato
poichè la seduta della Commissione, inizialmente prevista per le 15.00, è stata  anticipata. Di conseguneza ci ha ricevuto il suo segretario paricolare A.  Vizzaccaro.
Vizzazzaro ci ha confermato che la calendarizzazione del 07 luglio comporterà esclusivamente l'abbinamento della legge d'iniziativa popolare con le altre  proposte di legge presenti in Commissione in materia di servizio idrico integrato (ad oggi depositate sono tre, rispettivamente a firma di IdV, PD e PdL) per cui  successivamente la loro discussione procederà in parallelo. Anche la Lega sta  lavorando ad un testo di legge sul SII che verrà depositato in Commissione nel prossimo futuro.


Inoltre ci è stato assicurato che verranno effettuate tutte le audizioni delle realtà sociali, imprenditoriali, istituzionali coinvolte, compreso il Forum italiano dei Movimenti per l'Acqua a cui ci è stato garantito che verrà assicurato un "trattamento" adeguato rispetto al fatto che è il promotore della legge e tra i
promotori dei referendum. A riguardo abbiamo avanzato richiesta che ci fosse per il Forum un "diritto di tribuna" per tutte le sedute riguardanti la discussione della legge. A tale richiesta è stato risposto che non essendo previsto dai  regolamenti delle Commissioni non sarà possibile ottenerlo ma che si troveranno altri modi per far si che il Forum possa essere aggiornato in modo continuo
e per tempo dell'evoluzione della discussione.

Vizzaccaro ci ha anche confermato che il Presidente Alessandri si è preso l'incarico di essere relatore della legge d'iniziativa popolare poichè a seguito del risultato referendario è sua intenzione che il dibattito per una nuova legge riparta dalla Commissione Ambiente e dunque da tutte le leggi ivi depositate in materia.
In via informale ci è stato anche comunicato che la posizione della Lega è
critica rispetto al progetto di legge del PD. A ciò abbiamo risposto che ci attendiamo una loro proposta di legge molto vicina alla nostra e ai principi ispiratori dei referendum.
Al fine di mantenere uno stretto aggiornamento con i lavori della Commissione e per avere un confronto diretto con il Presidente Alessandri abbiamo fatto
richiesta di svolgere un nuovo incontro per la fine della prossima settimana. La data verrà definita non prima di martedì o mercoledì prossimo.


Segreteria Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua






DOPO
REFERENDUM
Acqua pubblica, lo scontro  pugliese Polemiche sulla decisione della giunta Vendola di non applicare il secondo quesito La Puglia non farà a meno del 7% in bolletta a remunerazione del  capitale


Il nervosismo tra le società private che hanno in mano oggi la gestione degli acquedotti è palpabile. A volte si taglia con un coltello, facendo immaginare un autunno caldissimo sul fronte dei beni comuni.
Acea ha deciso di mostrare i muscoli, continuando - quasi rabbiosamente - a tagliare l'acqua a chi non può pagarla. Lo fa a Roma, lo fa nelle altre province dove gestisce i rubinetti. E quando interviene qualche sindaco cercando di salvare almeno i casi più difficili, la direzione commerciale fa subito sapere di non avere
nessuna intenzione di arretrare: chi non può pagare che muoia di sete. Inutile, in questi casi, chiedere l'intervento delle autobotti, la risposta dei call-center è  chiara: «Lei è moroso, non ne ha diritto».
Il confronto sul dopo voto si concentra sul cuore del problema, sul diritto di accesso all'acqua, uno dei pilastri fondamentali della legge d'iniziativa popolare presentata dal Forum dei movimenti per l'acqua nel 2007, che contiene il nocciolo vero dei due quesiti referendari. Un modello - quello uscito dal voto popolare
- che poggia su tre colonne portanti: la partecipazione, il diritto all'acqua e la gestione pubblica, sottratta al mercato. Lo scontro frontale tra i 27 milioni di italiani che hanno votato due Si con i colossi del mercato idrico ha scelto come campo di battaglia la Puglia di Nichi Vendola. La legge sulla ripubblicizzazione dell'Aqp continua a non convincere il movimento per l'acqua pubblica. E molto
poco convincono le parole del governatore, che nei giorni scorsi ha spiegato di non avere nessuna intenzione di tagliare il 7% del profitto sulla gestione del sistema idrico. La giustificazione "tecnica" Vendola l'ha affidata all'assessore del Pd Amati, che ha ricevuto carta bianca per la gestione della delicatissima fase
di passaggio di Aqp da società per azioni ad ente pubblico. «Quel sette per cento in Puglia è un costo - ha spiegato a Radio 24 Amati - e da noi non esiste la remunerazione del capitale». Forse è una semplice svista dell'assessore, o forse non ha riletto con cura la documentazione dell'autorità idrica pugliese. Nel piano d'ambito del 2009 il profitto per Acquedotto pugliese Spa è previsto nero su
bianco. Il documento che lo stesso Amati ha più volte citato è il vero motore legislativo della gestione dell'acqua. In quelle pagine sono previsti i criteri per gli investimenti - che fino al 2009 sono stati molto più bassi del previsto - e la formulazione della tariffa che i pugliesi si ritrovano in bolletta: «La remunerazione del capitale investito rappresenta il ristoro economico e l'incentivo riconosciuto al soggetto gestore per il finanziamento degli
interventi mediante l'impiego di mezzi propri. Il tasso di remunerazione è fissato dal Comitato per la Vigilanza sulle risorse idriche ed è attualmente del 7%», si legge a pagina 12 del capitolo sette del piano d'ambito. Questo, d'altra parte, prevedeva la legge, fino al 13 giugno scorso, quando il secondo quesito ha abolito il profitto nella gestione del sistema idrico integrato. Non solo in
Puglia, ma nell'intero paese.
La giustificazione di Vendola e Amati si basa sull'interesse pagato attualmente da Aqp derivato da alcuni strumenti finanziari un po' spericolati firmati dall'ex
governatore Fitto nel 2005. Basta, però, scorrere il bilancio della società di gestione degli acquedotti pugliesi per leggere come quella cifra sia stata correttamente inserita come «costo finanziario»; nulla a che vedere, dunque, con la remunerazione del capitale. Anzi, se gli interessi fossero calcolati come investimento - come sembrerebbe voler suggerire l'assessore Amati - grazie al
meccanismo del 7% che la giunta non vuole eliminare, paradossalmente i pugliesi stanno pagando una sorta di remunerazione sugli interessi, sottraendo risorse preziose per finanziare, ad esempio, il diritto di accesso all'acqua.
Il vero nodo è forse questo. La Puglia in realtà è il laboratorio dove si stanno affilando le strategie antireferendarie da esportare nel paese. Non esiste gestore che non abbia contratto prestiti o strumenti finanziari basati sui derivati, come ad esempio è accaduto con Acqualatina e con la calabrese Sorical.
È dunque il profitto il vero totem da difendere a qualunque costo. Lo spauracchio che viene sventolato è, non a caso, il sistema finanziario, il vero padrone  dell'acqua privatizzata.
Negli incontri informali tra i manager delle multinazionali dei servizi la paura di perdere accesso agli strumenti finanziari è il tema costante: «Le banche mi hanno chiesto se l'azienda continuerà a fare utile», racconta in off record un alto dirigente. «Se non gli garantiamo quel sette per cento non siamo più affidabili per il mercato finanziario, questo è oggi il nostro problema», prosegue. E guai a parlare di ripubblicizzazione, una parola tabù negli ambienti delle grandi banche d'investimento. Se poi l'argomento cade sul tema del diritto all'acqua e sui 50 litri gratuiti garantiti a tutti - altro tema di scontro tra i movimenti e la Puglia - si viene tacciati di demagogia. Tagliare l'acqua a chi non può pagare è la garanzia
della solvibilità dei clienti dal punto di vista strettamente commerciale, e in questo senso l'acqua continua ad essere considerata un servizio come un altro, alla  stregua di una linea telefonica. Il potere di chiudere il rubinetto è la pistola da tenere costantemente sulla tempia dei cittadini, per poter intascare senza tante storie quel sette per cento divenuto ormai fuorilegge.

Legge iniziativa popolare

sono stati messi a raffronto il disegno di legge licenziato dal tavolo tecnico congiunto (fra Comitato Pugliese-Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua e Governo della Regione Puglia, così come istituito ai sensi della delibera del
27/10/2009) – approvato all’unanimità dalla giunta l’11 maggio 2010 – con quello approvato in Consiglio regionale il 14 giugno 2011 (entrambi in allegato).



Per rendere più agevole il confronto, si è prodotto un nuovo file (sempre in allegato) partendo dal nuovo testo approvato sul quale sono state indicate le variazioni come segue:

-colore blu: integrazioni rispetto al testo originario;

-colore rosso: eliminazioni rispetto al testo originario

-colore verde: commenti

-evidenziato in giallo: passaggi di fondamentale importanza.


LEGGE REGIONALE


Gestione del servizio idrico integrato - Costituzione dell’Azienda pubblica regionale ‘Acquedotto Pugliese (AQP)’”LEGGE  REGIONALE


Gestione del servizio idrico integrato - Costituzione dell’Azienda pubblica regionale ‘Acquedotto Pugliese (AQP).’”





Il Consiglio regionale ha approvato la seguente legge:




Art. 1
Principi generali


1. L'acqua è un bene comune, di proprietà collettiva, essenziale e  insostituibile per la vita.


2. La disponibilità e l’accesso all’acqua potabile, nonché all’acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni collettivi, costituiscono diritti inviolabili e inalienabili della persona umana, diritti universali non assoggettabili a ragioni di mercato.


3. La Regione Puglia difende e garantisce l’approvvigionamento dell’acqua  e tutela il diritto di ciascun individuo al minimo vitale giornaliero, quale condizione imprescindibile per la realizzazione del diritto fondamentale all’acqua potabile in funzione del diritto alla vita. A questi fini le infrastrutture demaniali concesse in uso
per la gestione del servizio idrico integrato pugliese, così come  identificate ed annoverate dall’articolo 143 (Proprietà delle infrastrutture) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), sono dichiarate strategiche di rilevanza regionale.


Eliminata la frase nel seguente riquadro:




4. Il servizio idrico integrato deve essere gestito attraverso forme e  modalità compatibili con i principi della presente legge, in conformità con la vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, e con criteri di efficacia, trasparenza, equità sociale, solidarietà e nel rispetto del diritto all’acqua potabile e sicura e ai servizi igienici come un diritto umano essenziale al pieno  godimento della vita e di tutti i diritti umani, sancito dalle Nazioni Unite.


5. La Giunta regionale è delegata a emanare il regolamento di attuazione
della presente legge
entro  sessanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.




Art. 2
Principi e criteri per la
gestione delle risorse idriche


1. Il  servizio idrico integrato pugliese, così come definito dalla L.R. n.  28 del 6.9.1999, è da considerarsi servizio pubblico locale di interesse generale,  ai sensi dell’art. 1, comma 3 della presente legge, perciò privo di rilevanza  economica e sottratto alla regola della concorrenza.


Come avevamo già fatto presente in audizione se, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale, sui ricorsi contro il Decreto Ronchi, si può comprendere  l’eliminazione della dicitura del servizio “privo di rilevanza economica”, non lo stesso si può dire per la dicitura “servizio pubblico locale di interesse generale” prevista dalla Unione Europea


I seguenti paragrafi (art. 2 comma 2 e 3 nella versione originale) sono stati  eliminati e rielaborati in quello che costituisce l’attuale art. 1 comma 4 (indicato in questo testo in blu).






1. Il servizio idrico integrato della Puglia è affidato a un’azienda pubblica regionale che realizza la parte prevalente della propria attività con l’ente pubblico che
la controlla,
anche per beneficiare delle economie di scala e di scopo e favorire  una maggiore efficienza ed efficacia nell’espletamento del servizio e con l’obbligo del reinvestimento nel servizio di almeno l’80 per cento degli avanzi netti di  gestione.
Ai fini della presente legge, per avanzo netto di gestione si intende il risultato economico di esercizio del soggetto di cui all’articolo 5 al netto degli ammortamenti, accantonamenti, interessi, imposte e tasse.


Ci chiediamo che senso abbia nel caso di un soggetto pubblico specificare che “realizza la parte prevalente della propria attività con l’ente pubblico che la controlla”? Un soggetto di diritto pubblico per  definizione deve svolgere l’intera attività per l’ente pubblico che la controlla, oltre che per il soddisfacimento di un interesse pubblico (nel caso dell’azienda speciale questa, ai sensi del T.U.  2067/2000, art. 114, comma 1) è “ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale”.
La frase, invece, riportata nell’articolo sembra quella prevista dalla sentenza Teckal (Corte di Giustizia,C-107/98) come limite da porre alle società per azioni a intero capitale pubblico per garantire una gestione in house.


2. Il regime giuridico delle infrastrutture è regolato dall’articolo 143  del d. lgs. 152/2006.


3. Alle opere necessarie per la realizzazione delle finalità di cui al comma  1 continua a trovare applicazione il comma 1 dell’articolo 14 del regio decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2060 (Istituzione con sede in Bari di un ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell’acquedotto pugliese, e approvazione del relativo ordinamento), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1920, n. 1365, in materia di dichiarazione di pubblica utilità e di espropriazione.






Art. 3
Istituzione di un fondo per
garantire il diritto all’acqua


1. In ottemperanza alle risoluzioni dell’Organizzazione delle Nazioni  Unite, per garantire a tutti i cittadini residenti nella Regione la disponibilità e  l’accesso all’acqua potabile come diritti inviolabili e inalienabili della persona umana, diritti universali non assoggettabili a meccanismi di mercato e al fine di garantire il  livello essenziale di accesso all’acqua per soddisfare i bisogni della collettività, è istituito un fondo regionale per il diritto all’acqua.


2.
La gestione del fondo è affidata
alla  Regione Puglia al gestore del servizio idrico integrato, di concerto con l’organismo di indirizzo e controllo del servizio idrico integrato, ed è disciplinata in conformità con quanto previsto dall’articolo 13.




I seguenti paragrafi (art. 3, comma 3 e 4 nella versione originaria) sono stati  eliminati.




Art. 4
Istituzione del fondo regionale
di solidarietà internazionale


1. Nell’ottica della solidarietà internazionale e della coesione e solidarietà  sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti fondamentali della persona, ai sensi del comma 5 dell’articolo 119 della Costituzione e degli articoli 3 e 11 dello Statuto regionale, e al fine di  contribuire a garantire il diritto all’acqua potabile per le persone e le popolazioni che non hanno accesso ai servizi idrici, è prevista la costituzione di un fondo regionale di solidarietà internazionale, da destinare a progetti di sostegno all’accesso  all’acqua, gestiti attraverso forme di cooperazione decentrata e partecipata dalle comunità locali dei paesi di erogazione e dei paesi di destinazione, senza alcuna finalità lucrativa o interesse privatistico, anche attraverso la collaborazione delle organizzazioni non governative.


2. La disciplina delle modalità di accesso al fondo di cui al comma 1 è  posta con il regolamento di cui al comma 5 dell’articolo 1.


3. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato mediante trasferimento al  bilancio regionale del 2 per cento degli avanzi netti di gestione dell’azienda di cui all’articolo 5.



Art. 5
Costituzione dell’azienda pubblica regionale
Acquedotto pugliese (AQP)”


1. Con la presente legge è istituita l’Azienda pubblica regionale  denominata “Acquedotto pugliese (AQP)”.


2. L’AQP è amministrata in forma di azienda pubblica regionale, la cui  costituzione e gestione è regolata dagli articoli 7 e 8.

3. L’AQP, ai sensi dell’articolo 2, è un soggetto di diritto pubblico, non  ha finalità di lucro e persegue il pareggio di bilancio.  Gli eventuali avanzi netti di gestione sono finalizzati al miglioramento del servizio idrico integrato secondo i
principi e le modalità di gestione previste dalla presente legge
e al reinvestimento nel servizio di cui all’articolo 2, all’erogazione gratuita di cui all’articolo 13 e al fondo regionale di solidarietà internazionale di cui all’articolo 4.


La lettura congiunta dell’art. 5 comma 3 e dell’art. 13 (con particolare
riferimento agli emendamenti introdotti) sembra far emergere un’altra
contraddizione
. Infatti, se l’AQP come soggetto di diritto pubblico persegue –
obbligatoriamente – il pareggio di bilancio (per l’azienda  speciale tale obbligo è sancito dal T.U. 267/2000, art. 114, comma 4), non è allora logicamente possibile che il fondo per garantire il diritto al minimo vitale sia legato esclusivamente ad avanzi di gestione (che di norma, per l’appunto, non dovrebbero realizzarsi).
A questa si  aggiunge la considerazione preliminare secondo cui un diritto non puòin ogni caso essere garantito dalla realizzazione di eventuali  entrate che se venissero a mancare lascerebbero “scoperto” il fondo..


4. L’AQP può gestire attività diverse dal servizio idrico integrato, ma da esso rivenienti, attraverso la costituzione di società anche miste e  consorzi pubblici, nel rispetto della normativa comunitaria e statale e regionale in regime di pubblicità delle procedure e concorrenza, destinando gli utili propri a investimenti diretti esclusivamente al miglioramento del servizio idrico integrato.


In questo articolo si ravvisano due problemi sostanziali: il primo è rappresentato dal fatto che è stato eliminato il riferimento ai consorzi pubblici come organismi per gestire le attività diverse dal servizio idrico integrato; il secondo attiene al fatto che manca una chiara indicazione di quelle che dovrebbero essere le attività che potrebbero essere gestite da società anche miste, il termine “rivenienti” non soddisfa la necessità di chiarezza.
E, in ogni caso, perché escludere i consorzi pubblici?


5. L’AQP subentra nel patrimonio e in tutti i rapporti attivi e passivi di  “Acquedotto pugliese s.p.a.”, istituito con decreto legislativo dell’11 maggio 1999, n. 141 (Trasformazione dell’Ente autonomo acquedotto pugliese in società per azioni, a
norma dell’articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo  1997, n. 59),

conservandone tutti i compiti istituzionali, compatibilmente con i principi e gli obiettivi posti dalla presente legge.

6. L’AQP svolge tutte le attività già attribuite alla società “Acquedotto Pugliese s.p.a.” dal d.lgs. 141/1999 e dalle leggi della Regione Puglia.


7. L’AQP è costituita e avvia la gestione entro centottanta giorni dalla data  di entrata in vigore della presente legge e, comunque, successivamente all’adozione del regolamento e all’approvazione dello statuto, rispettivamente previsti dal comma 5 dell’articolo 1 e dal comma 2 dell’articolo 7, previi gli adempimenti previsti dall’articolo 14.
Art. 6
Gestione pubblica partecipata
dell
’ AQP


1. L’AQP gestisce il servizio idrico integrato sulla base di principi e regole che garantiscano:
  1. trasparenza degli atti, accesso pubblico alle informazioni aziendali e potere della cittadinanza di osservazione e proposta di modifica in merito agli atti di
    governante” aziendali;
  2. istituzione di un consiglio di  sorveglianza con poteri di controllo, basato su modalità di rappresentanza dei lavoratori, delle associazioni ambientaliste, dei
    consumatori, dei sindacati e di rappresentanti dei comuni e dei  comitati dei cittadini su base provinciale;
  3. previsione di meccanismi procedurali e predisposizione di mezzi finalizzati al coinvolgimento e alla partecipazione dei lavoratori e, su base territoriale, della
    cittadinanza, rispetto alle decisioni inerenti gli atti fondamentali di pianificazione, programmazione e gestione.

2. L’Azienda pubblica regionale può promuovere forme di consultazione della popolazione sulle modalità e sui livelli quantitativi e qualitativi di erogazione del servizio idrico integrato.

3. L’organismo di indirizzo e controllo del servizio idrico integrato, l’AQP e la Regione Puglia assicurano alla popolazione la più ampia diffusione e conoscenza degli atti previsti, in applicazione dei principi e delle regole disciplinati dal comma 1, nonché della relazione annuale approvata dal collegio dei revisori dei conti.

4. Le modalità di partecipazione di cui ai precedenti commi sono disciplinati dal regolamento di cui al comma 5 dell’articolo 1.



Art. 7
Lo statuto dell’AQP

1. La Giunta regionale, nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta lo statuto dell’AQP.

2. Il Consiglio regionale, nel termine di trenta giorni dall’adozione, approva lo statuto dell’AQP.

3. Lo statuto, finalizzato a disciplinare la “governante” dell’AQP, nelle sue articolazioni funzionali e strutturali e a regolare la gestione pubblica e partecipata del servizio idrico integrato, deve basarsi sul presente dettato legislativo e deve recepire il regolamento attuativo di cui al comma 5 dell’articolo 1.

4. L’AQP è tenuta a un’ordinata evidenziazione dei fatti di gestione secondo i canoni della competenza economica ed espone un bilancio composto da conto economico, stato patrimoniale e nota integrativa. L’AQP osserva le disposizioni previste dal codice civile e dai principi contabili, in quanto compatibili.




Art. 8
Organi di governo dell’AQP

1. L’amministrazione dell’AQP è affidata a un consiglio di amministrazione amministratore unico.

2. Entro trenta giorni dalla data di approvazione dello statuto dell’AQP, il Presidente della Regione Puglia, sentita la Giunta regionale, nomina l’amministratore unico.

I seguenti paragrafi (art. 8, comma 2 e 3 nella versione originaria) sono stati eliminati.

3. Il presidente, il vicepresidente e gli altri membri del consiglio di amministrazione L’amministratore unico è scelto fra persone che possiedono adeguate e comprovate competenze ed esperienze professionali tecniche, amministrative, giuridiche, contabili o aziendali, ovvero che abbia rilevante esperienza nel settore dell’organizzazione e gestione delle risorse idriche.

4. Lo statuto di cui all’articolo 7 deve prevedere le cause di impedimento originario o sopravvenuto alla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione dell’amministratore unico e di incompatibilità, garantendo comunque il rispetto dei principi di prevenzione e divieto di qualsiasi situazione di conflitto di interesse e di autonomia e distinzione tra politica e amministrazione.

5. Il presidente, il vicepresidente e gli altri memebri del consiglio di amministrazione L’amministratore unico dura in carica tre anni e può essere rinominato per una sola volta, anche non consecutiva.

6. Le attribuzioni, le funzioni e le indennità del presidente e del consiglio di amministrazione dell’amministratore unico sono disciplinate dallo statuto dell’AQP.

7. Lo statuto deve prevedere l’istituzione di un collegio dei revisori dei conti, disciplinandone le modalità di composizione e funzionamento.

Si fa presente che già la previsione del consiglio di amministrazione (con tre componenti indicati dall’assemblea dei sindaci su base demografica)  rappresentava un “punto di incontro”fra il Movimento e la Regione. Avere escluso anche i Comuni dall’indicazione degli amministratori non è a nostro avviso garanzia di gestione condivisa e partecipata.
In questo senso se non convince, per ovvie ragioni, la motivazione secondo cui i Comuni sono già presenti nell’Ente Idrico Regionale (che in Puglia ha assunto le funzioni dell’ATO), ancora meno convince l’argomentazione secondo cui la scelta dell’amministratore unico al posto del Consiglio sarebbe basata su un risparmio di spesa. Infatti, appare chiaro che se si volesse evitare costi maggiori basterebbe banalmente dividere la retribuzione che spetterebbe all’amministratore unico per il numero degli amministratori del Consiglio cosa che, fra l’altro, potrebbe rappresentare un importante segnale di inversione di rotta del governo della res publica.
Al di là, comunque, di quanto evidenziato, resta fermo che il punto sostanziale, già indicato da mesi, è rappresentato dai meccanismi di nomina degli amministratori o dell’amministratore unico che sia.



Art. 9
Il personale in servizio

1. Il personale in servizio presso l’Acquedotto pugliese s.p.a alla data di costituzione dell’AQP transita nell’organico dell’AQP alla data della costituzione della medesima, conservando tutti i diritti giuridici ed economici acquisiti, senza ulteriori e maggiori oneri. Nell’attuazione di tale progetto sono assicurate le relazioni sindacali.

2. Il personale di cui al comma 1 espleta le medesime funzioni svolte in precedenza senza soluzione di continuità.


Art. 10
Vigilanza e controlli

1. L’AQP è sottoposta alla vigilanza della Regione Puglia. La gestione è, altresì, sottoposta ai controlli successivi di cui al comma 4 dell’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), così come modificato dall’articolo 2 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, dal comma 473 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dal comma 65 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. Il Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale, può in ogni momento disporre controlli per accertare il funzionamento e la gestione dell’AQP, la quale consente il più ampio accesso ai propri uffici, strutture, impianti e atti, prestando la necessaria collaborazione.

3. Il Presidente della Regione può revocare con provvedimento motivato il presidente, il vicepresidente e i singoli membri del consiglio di amministrazione l’Amministratore unico. Con lo stesso atto provvede a nominare il nuovo amministratore.

Il consiglio regionale, su proposta della giunta può deliberare lo scioglimento degli organi collegiali dell’azienda pubblica regionale.

4. La revoca e lo scioglimento in ognuna delle ipotesi previste è disposta in caso di gravi e persistenti violazioni di legge o di regolamento, nonché di gravi irregolarità nel funzionamento e nella gestione dell’AQP, ovvero in caso di perdurante inerzia dell’organo amministrativo.

5. Il Presidente della Regione dispone in ordine alla revoca, sentita la Giunta regionale.

I seguenti paragrafi (art. 10, comma 7 e 8 nella versione originaria) sono stati eliminati.


Art. 11
Adeguamento degli atti per l’erogazione del servizio idrico integrato

1. Nel rispetto della normativa vigente, L’organismo di indirizzo e controllo del Servizio Idrico Integrato e l’AQP adegua tutti gli atti per l’erogazione del servizio idrico integrato nel territorio della Regione Puglia alle disposizioni della presente legge entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore e comunque successivamente all’adozione del regolamento e all’approvazione dello statuto, rispettivamente previsti dal comma 5 dell’articolo 1 e dal comma 2 dell’articolo 7.

2. La Regione, nell’ambito del regolamento di cui al comma 5 dell’articolo 1, detta le norme per contribuire alla garanzia e al rispetto di adeguati e omogenei standard qualitativi dei servizi per i comuni di dimensione demografica inferiore ai 5 mila abitanti, anche ai sensi dell’articolo 151 del d.lgs. 152/2006 e della legge regionale 6 settembre 1999, n. 28 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli enti locali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36).


Art. 12
Disposizione transitoria

1. L’amministratore unico dell’Acquedotto Pugliese s.p.a. conserva l’esercizio delle sue funzioni ordinarie fino all’insediamento del consiglio di amministrazione nuovo amministratore unico dell’AQP e comunque fino all’adozione del regolamento e all’approvazione dello statuto, rispettivamente previsti dal comma 5 dell’articolo 1 e dal comma 2 dell’articolo 7.


Art. 13
Erogazione gratuita del quantitativo minimo giornaliero

1. Nell’esercizio delle proprie competenze in materia di tutela della salute e alimentazione di cui al comma 3 dell’articolo 117 della Costituzione, la Regione Puglia vincola il soggetto gestore del servizio idrico integrato all’erogazione gratuita, relativamente alle utenze domestiche, di un quantitativo vitale d’acqua, individuato dalla Giunta regionale sulla base dei parametri indicati dall’Organizzazione mondiale della sanità e della capacità finanziaria della Regione Puglia, in favore di tutti i cittadini residenti nel territorio regionale corrispondente al 18 per cento degli avanzi netti di gestione, da destinare in favore di persone domiciliate nel territorio regionale, con riferimento alla condizione reddituale e in base a principi di proporzionalità e fasce di consumo.

2. L’erogazione gratuita del quantitativo minimo di cui al coma precedente è posta a totale carico del bilancio della Regione Puglia avviene esclusivamente nei limiti finanziari dell’avanzo netto annuale di gestione del soggetto gestore del servizio idrico integrato.


Art. 14
Trasferimento delle azioni di AQP alla Regione Puglia

  1. Agli oneri derivanti dalla definitiva attuazione degli atti di intesa  sottoscritti in data 27 maggio 2004 e dalla conclusione del processo di trasferimento delle azioni di Acquedotto Pugliese s.p.a. ancora nella titolarità della Regione Basilicata in favore della Regione Puglia, si fa fronte mediante le seguenti variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011:



-
PARTE SPESA -

Variazioni
in termini di competenza e cassa

UPB

SERVIZIO

CAPITOLO

DECLARATORIA

VARIAZIONE
IN AUMENTO

VARIAZIONE
IN DIMINUIZIONE

0903
01

SERVIZIO
RISORSE NATURALI

621065

ACQUISIZIONE
QUOTE AZIONARIE AQP DALLA REGIONE BASILICATA. ACCORDO DI
PROGRAMMA DEL 5/8/1999 - ATTI DI INTESA DEL 27/05/2004.

12.250.000,00




0603
09

SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE E POLITICHE DEI FONDI STRUTTURALI

1155000

PROGRAMMA
OPERATIVO FESR 2007-2013. SPESE PER ATTUAZIONE ASSE V TRASPORTI
(QUOTA REGIONE)




6.332.000,00

0603
09

SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE E POLITICHE DEI FONDI STRUTTURALI

1157000

PROGRAMMA
OPERATIVO FESR 2007-2013. SPESE PER ATTUAZIONE ASSE VII CITTA' E
SISTEMA URBANO (
QUOTA
REGIONE)




4.358.000,00

0603 09

SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE E POLITICHE DEI FONDI STRUTTURALI

1158025

PROGRAMMA
OPERATIVO FESR 2007-2013. SPESE PER ATTUAZIONE ASSE VIII LINEA DI
INTERVENTO
8.2 ASSISTENZA TECNICA ALL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO
(QUOTA REGIONE)






1.560.000,00




TOTALE



12.250.000,00



12.250.000,00




Art. 15
Abrogazione

1. Sono abrogate tutte le disposizioni normative incompatibili o in contrasto con la presente legge. Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente si fa riferimento alle disposizioni vigenti.





Il seguente articolo è stato abrogato



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Onofrio Introna)



IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Antonio Maniglio)



IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO
(Silvana Vernola)




IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
ASSEMBLEA E COMMISSIONI CONSILIARI
(Silvana Vernola)



E’ estratto del verbale della seduta del 14 giugno 2011 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale




IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Onofrio Introna)



IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Antonio Maniglio)



IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO
(Silvana Vernola)




IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
ASSEMBLEA E COMMISSIONI CONSILIARI
(Silvana Vernola)




--
Segreteria del Comitato Referendario Pugliese "2 SI per l'Acqua Bene Comune"







Qui di seguito le riflessioni e i punti salienti che emergono da una prima analisi (effettuata anche in seguito al confronto con due giuristi, il prof. Alberto Lucarelli e la dott.ssa Sara Giorlando) che conferma un testo con la presenza di diverse contraddizioni.



ARTICOLO 1, COMMA 3.



3. La Regione Puglia difende e garantisce l’approvvigionamento dell’acqua e tutela il diritto di ciascun individuo al minimo vitale giornaliero, quale condizione imprescindibile per la realizzazione del diritto fondamentale all’acqua potabile in funzione del diritto alla vita.



Il diritto al minimo vitale rimane una dichiarazione di principio poiché in realtà non è garantito, essendo ancorato “esclusivamente all’avanzo netto annuale di gestione” (art. 13, comma 2), ovvero alleventualità che si realizzino entrate (su questo ultimo punto ci sono da fare altre riflessioni a cui rimandiamo nei paragrafi successivi).



-ARTICOLO 2, COMMA 1.

Confermata l’eliminazione del riferimento al servizio idrico integrato pugliese come servizio pubblico locale di interesse generale, privo di rilevanza economica e sottratto alla regola della concorrenza.



Come avevamo già fatto presente se, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale, sui ricorsi contro il Decreto Ronchi, si può comprendere l’eliminazione della dicitura del servizio “privo di rilevanza economica”, non lo stesso si può dire per la dicitura “servizio pubblico locale di interesse generale” prevista dalla Unione Europea.



-ARTICOLO 2, COMMA 1 (approvato)

1. Il servizio idrico integrato della Puglia è affidato a un’azienda pubblica regionale che realizza la parte prevalente della propria attività con l’ente pubblico che la controlla, anche per beneficiare delle economie di scala e di scopo e favorire una maggiore efficienza ed efficacia nell’espletamento del servizio e con l’obbligo del reinvestimento nel servizio di almeno l’80 per cento degli avanzi netti di gestione. Ai fini della presente legge, per avanzo netto di gestione si intende il risultato economico di esercizio del soggetto di cui all’articolo 5 al netto degli ammortamenti, accantonamenti, interessi, imposte e tasse.



Ci chiediamo che senso abbia nel caso di un soggetto pubblico specificare che “realizza la parte prevalente della propria attività con l’ente pubblico che la controlla”?

Un soggetto di diritto pubblico per definizione deve svolgere l’intera attività per l’ente pubblico che la controlla, oltre che per il soddisfacimento di un interesse pubblico (nel caso dell’azienda speciale questa, ai sensi del T.U. 2067/2000, art. 114, comma 1, è “ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale”).

La frase, invece, riportata nell’articolo sembra quella prevista dalla sentenza Teckal (Corte di Giustizia,C-107/98) come limite da porre alle società per azioni a intero capitale pubblico per garantire una gestione in house.



-ARTICOLO 5, COMMA 3.

L’articolo è stato integrato con la parte in blu, come segue:

“L’AQP, ai sensi dell’articolo 2, è un soggetto di diritto pubblico, non ha finalità di lucro e persegue il pareggio di bilancio. Gli eventuali avanzi netti di gestione sono finalizzati al miglioramento del servizio idrico integrato secondo i principi e le modalità di gestione previste dalla presente legge e al reinvestimento nel servizio di cui all’articolo 2, all’erogazione gratuita di cui all’articolo 13 e al fondo regionale di solidarietà internazionale di cui all’articolo 4”.



-ARTICOLO 13.

Si conferma l’emendamento dell’Assessore Amati rispetto all’erogazione gratuita “di un quantitativo d’acqua corrispondente al 18 per cento degli avanzi netti di gestione, da destinare in favore di persone domiciliate nel territorio regionale, con riferimento alla condizione reddituale e in base a principi di proporzionalità e fasce di consumo (comma 1).

Nel testo originario l’erogazione gratuita del “quantitativo vitale di acqua, individuato dalla Giunta regionale sulla base dei parametri indicati dall’Organizzazione mondiale della sanità e della capacità finanziaria della Regione Puglia in favore di tutti i cittadini residenti” (comma 1) era posta “a totale carico del bilancio della Regione Puglia” (comma 2); mentre nel testo approvato in Consiglio “avviene esclusivamente nei limiti finanziari dell’avanzo netto annuale di gestione del soggetto gestore del servizio idrico integrato” (comma 2).



La lettura congiunta dell’art. 5 comma 3 e dell’art. 13 (con particolare riferimento agli emendamenti introdotti) sembra far emergere un’altra contraddizione. Infatti, se l’AQP come soggetto di diritto pubblico persegue – obbligatoriamente – il pareggio di bilancio (per l’azienda speciale tale obbligo è sancito dal T.U. 267/2000, art. 114, comma 4), non è allora logicamente possibile che il fondo per garantire il diritto al minimo vitale sia legato esclusivamente ad avanzi di gestione (che di norma, per l’appunto, non dovrebbero realizzarsi).

A questa si aggiunge la considerazione preliminare secondo cui un diritto non può in ogni caso essere garantito dalla realizzazione di eventuali entrate che se venissero a mancare lascerebbero “scoperto” il fondo.





-ARTICOLO 5, COMMA 4.

Il comma 4 sulle società miste ha subito l’ulteriore emendamento dell’ultimo giorno (in seguito alla mobilitazione del popolo dell’acqua). Tuttavia, presenta ancora differenze rispetto al testo originario qui di seguito riportate: “L’AQP può gestire attività diverse dal servizio idrico integrato, ma da esso rivenienti, attraverso la costituzione di società anche miste e consorzi pubblici, nel rispetto della normativa comunitaria e statale e regionale in regime di pubblicità delle procedure e concorrenza, destinando gli utili propri a investimenti diretti esclusivamente al miglioramento del servizio idrico integrato”.



In questo articolo si ravvisano due problemi sostanziali: il primo è rappresentato dal fatto che è stato eliminato il riferimento ai consorzi pubblici come organismi per gestire le attività diverse dal servizio idrico integrato; il secondo attiene al fatto che manca una chiara indicazione di quelle che dovrebbero essere le attività che potrebbero essere gestite da società anche miste, il termine “rivenienti” non soddisfa la necessità di chiarezza.

E, in ogni caso, perché escludere i consorzi pubblici?





-ARTICOLO 8 e seguenti.

Si conferma il cambiamento (introdotto dagli emendamenti dell’Assessore Amati) rispetto al consiglio di amministrazione a favore dell’amministratore unico con connesse modalità di nomina e revoca da parte del Presidente della Regione, sentita la giunta.



Si fa presente che già la previsione del consiglio di amministrazione (con tre componenti indicati dall’assemblea dei sindaci su base demografica) rappresentava un “punto di incontro”fra il Movimento e la Regione. Avere escluso anche i Comuni dall’indicazione degli amministratori non è a nostro avviso garanzia di gestione condivisa e partecipata.

In questo senso se non convince, per ovvie ragioni, la motivazione secondo cui i Comuni sono già presenti nell’Ente Idrico Regionale (che in Puglia ha assunto le funzioni dell’ATO), ancora meno convince l’argomentazione secondo cui la scelta dell’amministratore unico al posto del Consiglio sarebbe basata su un risparmio di spesa. Infatti, appare chiaro che se si volesse evitare costi maggiori basterebbe banalmente dividere la retribuzione che spetterebbe all’amministratore unico per il numero degli amministratori del Consiglio cosa che, fra l’altro, potrebbe rappresentare un importante segnale di inversione di rotta del governo della res publica.

Al di là, comunque, di quanto evidenziato, resta fermo che il punto sostanziale, già indicato da mesi, è rappresentato dai meccanismi di nomina degli amministratori o dell’amministratore unico che sia.


Segreteria del Comitato Referendario Pugliese "2 SI per l'Acqua Bene Comune"